Consiglio dei Ministri: sì a spostamenti nella regione, permane divieto assembramento

Si è concluso a tarda notte il Consiglio dei Ministri che, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il nuovo decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

A partire da lunedì 18 maggio ci saranno ulteriori riaperture in termini di spostamenti all’interno della stessa regione e di ripresa di alcune attività. Il divieto di spostamento tra le regioni cadrà il 3 giugno, data dalla quale sarà possibile viaggiare anche da e verso l’estero. Sempre in vigore le misure di distanziamento sociale e il divieto di assembramento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Spostamenti

Dal 18 maggio scompariranno le autocertificazioni e gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Sarà nuovamente possibile incontrare, oltre ai congiunti, gli amici. Lo Stato o le Regioni (in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) potranno adottare o riproporre misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale, qualora ci fossero specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con qualunque mezzo, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova. Vietati anche gli spostamenti da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
Dal 3 giugno gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali (adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree. 
Le stesse norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico; verranno comunque rispettati i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla quarantena, tramite provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultate positive al virus Covid-19; in tali casi, andrà accertata la guarigione o dovrà essere disposto il ricovero in una struttura sanitaria o in un’altra struttura destinata alle cure.
Ci sarà ancora l’obbligo di quarantena precauzionale, applicata con apposito provvedimento dell’autorità sanitaria, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 (e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020).
Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio da nuovo coronavirus.

Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali (emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o dalle Regioni).
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre deroghe o altre misure ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza di questi, delle disposizioni nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con una sanzione amministrativa (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19) che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a cinque giorni, eventualmente da sottrarre dalla sanzione accessoria irrogata. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

a cura della redazione

fonte:  Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri

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